COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 26 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: NUOVA VALENZANO – ACD SANTERAMO del 23 aprile 2006 (Reclamo della Società ACD Santeramo in opposizione al risultato della gara).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 26 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: NUOVA VALENZANO – ACD SANTERAMO del 23 aprile 2006 (Reclamo della Società ACD Santeramo in opposizione al risultato della gara). La ACD Santeramo ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in oggetto, assumendo che alla stessa ha partecipato il calciatore Sasanelli Giovanni, nato il 2 gennaio 1965, in posizione irregolare, poiché il calciatore suddetto risulterebbe tesserato dopo il 31 marzo 2006 (termine valido in questa stagione sportiva per il tesseramento di calciatori non professionisti). La Commissione Disciplinare ha accertato che il calciatore Sasanelli Giovanni risulta tesserato con la Società Nuova Valenzano il 13 marzo 2006 e quindi in posizione regolare. Pertanto il reclamo in oggetto è infondato. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla Società ACD Santeramo confermando il risultato di 0 - 0 conseguito sul terreno di gioco e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della Società reclamante.
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