COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 17 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.C.D. SANTERAMO- A.S. NUOVA VALENZANO del 30 aprile 2006 (Reclamo dell’A.S Nuova Valenzano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore PARTIPILO GIANLUCA, squalificato fino al 30 giugno 2007 (cfr Com. Uff. n. 50 del 3 maggio 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 17 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.C.D. SANTERAMO- A.S. NUOVA VALENZANO del 30 aprile 2006 (Reclamo dell’A.S Nuova Valenzano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore PARTIPILO GIANLUCA, squalificato fino al 30 giugno 2007 (cfr Com. Uff. n. 50 del 3 maggio 2006). L’ A. S. Nuova Valenzano ha prodotto reclamo avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Partipilo Gianluca, chiedendo la revoca del cennato provvedimento disciplinare Rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali, che hanno valore di prova privilegiata, questa Commissione Disciplinare ritiene che la squalifica comminata dal Giudice Sportivo appare adeguata ai fatti occorsi. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo dell’A. S. Nuova Valenzano, addebitando la tassa sul conto della reclamante.
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