COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 28 settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: POLIMNIA CALCIO – U.S.D. SAN SEVERO del 3 settembre 2006 (Reclamo dell’U.S.D. San Severo in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DE SIENA FRANCESCO, squalificato per tre gare (cfr. Com. Uff. n. 12 del 7 settembre 2006).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 15 del 28 settembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: POLIMNIA CALCIO - U.S.D. SAN SEVERO del 3 settembre 2006 (Reclamo dell'U.S.D. San Severo in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DE SIENA FRANCESCO, squalificato per tre gare (cfr. Com. Uff. n. 12 del 7 settembre 2006).
La Società U.S.D. San Severo ha proposto reclamo che erroneamente è stato inviato al Giudice Sportivo,
avverso la squalifica inflitta al calciatore De Siena Francesco per aver colpito con un pugno, a gioco
fermo, un avversario, adducendo che istintivamente ha alzato un braccio colpendolo di striscio. Dagli atti
ufficiali si rileva che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è adeguata al comportamento tenuto dal
succitato calciatore e che, pertanto, il reclamo non merita accoglimento.
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo in oggetto addebitare la relativa tassa sul conto della ricorrente, così come dalla
stessa richiesto;
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