COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 28 settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. JUVENALIA – A.S.D. NUOVA U.S. PIETRA del 3 settembre 2006 (Reclamo dell’A.S.D. Juvenalia avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 12 del 7 settembre 2006).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 15 del 28 settembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S.D. JUVENALIA - A.S.D. NUOVA U.S. PIETRA del 3 settembre 2006 (Reclamo dell'A.S.D.
Juvenalia avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 12 del 7 settembre 2006).
La Società A.S.D. Juvenalia ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, che ha
comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 a favore della Nuova U.S. Pietra ai sensi
dell'art. 12 comma 1 CGS, avendo ritenuta la reclamante responsabile per la mancata effettuazione della
gara : la A.S.D. Juvenalia chiede che venga riformata la sanzione e disposto, nello stesso tempo, il
recupero della gara.
Dagli atti ufficiali si evince che il direttore di gara non ha potuto dare inizio alla stessa, poiché il terreno di
gioco risultava inagibile per la presenza di numerosi mucchi di terriccio, che impedivano l’effettuazione
della gara.
Al reclamo, che è stato inviato erroneamente al Giudice Sportivo, è stata allegata la nota rilasciata dal
Comune di Foggia, con la quale si concedeva alla A.S.D. JUVENALIA l'uso temporaneo dell'impianto
sportivo di Croci Nord. Tale giustificazione non può essere presa in considerazione, in quanto la Società
ospitante è responsabile del regolare allestimento del terreno di gioco e, pertanto, il reclamo non può
essere accolto.
Lette le controdeduzioni formulate dalla società NUOVA U.S. PIETRA
P.Q.M
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dall'A.S.D. Juvenalia, confermando la decisione adottata dal Primo
Giudice.
Addebitare la tassa sul conto della reclamante, così come dalla stessa richiesto.
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