COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 19 ottobre 2006 Delibera della Giudice sportivo Gara TUTURANO – STRUDA del 15/10/2006 Il Giudice Sportivo esaminato il referto arbitrale unitamente al supplemento di rapporto,

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 19 ottobre 2006 Delibera della Giudice sportivo Gara TUTURANO - STRUDA del 15/10/2006 Il Giudice Sportivo esaminato il referto arbitrale unitamente al supplemento di rapporto, rilevato che al 28° minuto del primo tempo, a seguito della concessione di una rete a favore della A.S. Struda il calciatore n. 10 del Tuturano sig. Felline Marco, in segno di protesta spingeva violentemente il direttore di gara, ponendogli entrambe le mani sul petto e facendolo cadere all’indietro; che nella caduta l’arbitro urtava violentemente la schiena al suolo accusando forte e intenso dolore; che il medesimo calciatore proferiva all’indirizzo dell’arbitro frasi irriguardose e gravemente minacciose; che a fronte di tale atteggiamento antisportivo il calciatore Felline Marco veniva espulso; che a causa dell’intenso dolore l’arbitro sospendeva la gara causando la reazione dei calciatori dell A.S. Tuturano sig.ri De Leo Domenico (n. 4) e Barletta Pasquale (n. 2), i quali proferivano all’indirizzo del direttore di gara numerose frasi irriguardose e blasfeme; che il calciatore n. 10 del Tuturano sig. Felline Marco continuava nel suo atteggiamento gravemente antisportivo colpendo il direttore di gara con un forte calcio alla coscia sinistra provocandogli forte dolore e costringendolo ad interrompere definitivamente la gara ed a ricorrere alle cure sanitarie del vicino nosocomio; che nei pressi degli spogliatoi il dirigente accompagnatore della A.S. Tuturano sig. Felline Antonio in segno di protesta proferiva all’indirizzo dell’arbitro e degli organi Federali frasi gravemente irriguardose ed ingiuriose; che giunto all’interno dello spogliatoio, accompagnato dall’osservatore tecnico il direttore di gara non riusciva a chiudere la porta a causa di intemperanze da parte di alcuni calciatori e dirigenti dell’A.S. Tuturano i quali cercavano di accedervi con la forza; che nel frattempo alcuni sostenitori della A.S. Tuturano colpivano ripetutamente e violentemente la parete opposta allo spogliatoio del direttore di gara proferendo al suo indirizzo frasi gravemente ingiuriose ed irriguardose; che mentre abbandonava il terreno di gioco alcuni sostenitori della A.S. Tuturano indirizzavano nei confronti del direttore di gara frasi gravemente ingiuriose ed irriguardose; che il direttore di gara era costretto ad essere scortato da un carabiniere fino ai confini del paese, tutto cio rilevato DELIBERA 1) di comminare alla A.S. Tuturano la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 a favore della A.S. Struda ; 2) di comminare alla A.S. Tuturano lammenda di Euro 500,00; 3) di infliggere ai sig.ri De Leo Domenico e Barletta Pasquale della A.S. Tuturano la squalifica per n. 2 gare; 4) di inibire il Dirigente accompagnatore della A.S. Tuturano sig. Felline Antonio fino al 31.12.2006; 5) di squalificare il calciatore della A.S. Tuturano sig. Felline Marco fino al 19.10.2011, con proposta di preclusione definitiva.
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