COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 26 ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.S.D. CASTELLANA – A.S.D. NUOVA LATERZA dell’1 ottobre 2006 (Reclamo dell’A.S.D.Castellana avverso il risultato della gara (cfr. Com. Uff. n. 16 del 5 ottobre 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 26 ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.S.D. CASTELLANA – A.S.D. NUOVA LATERZA dell’1 ottobre 2006 (Reclamo dell’A.S.D.Castellana avverso il risultato della gara (cfr. Com. Uff. n. 16 del 5 ottobre 2006). L’A.S.D. Castellana ha proposto reclamo ,in data 6 ottobre 2006,avverso il risultato della gara in epigrafe, per la posizione irregolare del calciatore DE MATTEO NICOLA, utilizzato durante la stessa dall’A.S.D.Nuova Laterza e chiede che venga applicato, in suo favore, l’art. 12 comma 5 CGS. Il reclamo è fondato: infatti, da accertamenti effettuati, risulta che il calciatore DE MATTEO NICOLA, alla data dell’1 ottobre 2006 non risulta tesserato per la società A.S.D. Nuova Laterza, per cui giusta appare la richiesta avanzata dall’A.S.D. Castellana. La Commissione Disciplinare, pertanto, visto ed applicato l’art. 12 comma 5 CGS D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dall’A.S.D.Castellana e,per l’effetto,infliggere all’A.S.D.Nuova Laterza la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 – 0 a favore dell’A.S.D.Castellana. Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it