COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 9 novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara:U.S.D. A. TOMA MAGLIE – U.S.D. LUCERA CALCIO del 22 ottobre 2006 (Reclamo dell’U.S.D. A. Toma Maglie in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DE FILIPPI FRANCESCO, squalificato per quattro gare (cfr. Com. Uff. n. 19 del 26 ottobre 2006)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 22 del 9 novembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di ECCELLENZA
Gara:U.S.D. A. TOMA MAGLIE – U.S.D. LUCERA CALCIO del 22 ottobre 2006 (Reclamo dell’U.S.D.
A. Toma Maglie in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore DE FILIPPI FRANCESCO, squalificato per quattro gare (cfr. Com. Uff. n. 19 del 26 ottobre
2006)
La Società A. Toma Maglie ha proposto reclamo avverso la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo nei
confronti del calciatore De Filippo Francesco, chiedendo una riduzione della stessa. Considerato che
,quanto affermato dalla reclamante, non trova conferma negli atti ufficiali e che, pertanto, equa si
appalesa la sanzione inflitta dal Primo Giudice a carico del calciatore De Filippo Francesco;
P.Q.M. D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dall’U.S.D. A. Toma Maglie, disponendo l’addebito della tassa sul conto
della stessa.
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