COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 9 novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara:GIOVENTU’ CALCIO MURO – S. PANCRAZIO SALENTINO del 15 ottobre 2006 (Reclamo della Società Giov. Calcio Muro in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore, sig. BRUNO SALVATORE LUIGI ,inibito fino al 19 aprile 2007, e del dirigente, sig. DE IACO ANTONIO, inibito fino al 19 ottobre 2008 (cfr. Com. Uff. n 18 del 19 ottobre 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 9 novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara:GIOVENTU’ CALCIO MURO – S. PANCRAZIO SALENTINO del 15 ottobre 2006 (Reclamo della Società Giov. Calcio Muro in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore, sig. BRUNO SALVATORE LUIGI ,inibito fino al 19 aprile 2007, e del dirigente, sig. DE IACO ANTONIO, inibito fino al 19 ottobre 2008 (cfr. Com. Uff. n 18 del 19 ottobre 2006). La Società Gioventù Calcio Muro ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo a carico dei sig.ri Bruno Salvatore Luigi e De Iaco Antonio, in quanto le inibizioni inferte sono ritenute sproporzionate in relazione ai fatti occorsi : chiede l’annullamento o il ridimensionamento delle stesse. Sentito l’arbitro, che ha reso supplemento di rapporto, nel quale ha confermato in toto quanto refertato sia da lui che dall’assistente; Considerato che le argomentazioni della reclamante confliggono con i referti degli ufficiali di gara, che – come è noto – costituiscono fonte di prova privilegiata: Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, dai quali non risulta alcun elemento fattuale tale da poter addivenire ad un ridimensionamento delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, conferma in toto le predette sanzioni; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, addebitare sul conto della reclamante la relativa tassa.
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