COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 9 novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara:U.S.FRAGAGNANO – A.S.PUTIGNANO CALCIO del 15 ottobre 2006 (Reclamo dell’U.S. Fragagnano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PELLEGRINO IVAN, squalificato per cinque gare (cfr. Com. Uff.n. 18 del 19 ottobre 2006).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 22 del 9 novembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara:U.S.FRAGAGNANO – A.S.PUTIGNANO CALCIO del 15 ottobre 2006 (Reclamo dell’U.S.
Fragagnano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore PELLEGRINO IVAN, squalificato per cinque gare (cfr. Com. Uff.n. 18 del 19 ottobre 2006).
L’U.S. Fragagnano ha proposto reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore Pellegrino Ivan dal
Giudice Sportivo ,chiedendo una riduzione della stessa, in quanto il calciatore non ha compiuto alcun atto
di violenza nei confronti del direttore di gara. Considerato che il referto arbitrale è fonte di prova
privilegiata rispetto alle argomentazioni addotte dalla Società reclamante, questa Commissione
Disciplinare ritiene equa la sanzione comminata dal Giudice Sportivo;
P.Q.M. D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dall’U.S. Fragagnano e,per l’effetto, addebitare sul conto della stessa la
relativa tassa.
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