COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 16 novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: U.S. LUCERA CALCIO – POL. COPERTINO del 15 ottobre 2006 (Reclamo dell’U.S.Lucera Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’effettuazione di due gare a porte chiuse(cfr. Com. Uff.n. 19 del 26 ottobre 2006).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 23 del 16 novembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di ECCELLENZA
Gara: U.S. LUCERA CALCIO – POL. COPERTINO del 15 ottobre 2006 (Reclamo dell’U.S.Lucera Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’effettuazione di due gare a porte chiuse(cfr. Com. Uff.n. 19 del 26 ottobre 2006).
L’U.S.Lucera Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo per la disputa di due gare a porte chiuse, ritenendola sproporzionata in relazione ai fatti occorsi.-Alla riunione odierna è intervenuto il legale rappresentante della Società reclamante. Questa Commissione Disciplinare, rilevata l’assoluta assenza di precedenti specifici e anche in considerazione del comportamento sportivo tenuto da tutta la tifoseria locale, ritiene di poter addivenire ad una parziale riforma della sentenza del Primo Giudice; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dall’U.S.Lucera Calcio, riducendo la squalifica ad una sola gara a porte chiuse, commutando la restante ad un’ammenda di euro 500,00; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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