COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 23 novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:ATLETICO CALCIO MOTTOLA – A.S. ISCHIATARANTO del 12 novembre 2006 (Reclamo dell’A.S. Ischiataranto avverso il risultato della gara .

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 23 novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:ATLETICO CALCIO MOTTOLA – A.S. ISCHIATARANTO del 12 novembre 2006 (Reclamo dell’A.S. Ischiataranto avverso il risultato della gara . La Società Ischiataranto ha proposto reclamo a questa Commissione Disciplinare avverso il risultato della gara in oggetto per la posizione irregolare del calciatore MIRAGLIA COSIMO ,utilizzato dall’Atl. Calcio Mottola: chiede che venga applicata nei confronti dell’Atl Calcio Mottola la punizione sportiva della perdita della gara. Questa Commissione, esperiti gli accertamenti del caso, ha rilevato che il calciatore Miraglia Cosimo risulta squalificato fino al 14 novembre 2006 (gara Atl. Calcio Mottola – Alberobello del 7 settembre 2006 –Coppa Puglia) e pertanto non aveva titolo a partecipare alla suddetta gara. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dall’A. S. Ischiataranto ed infliggere all’Atl. Calcio Mottola la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di O-3 a favore dell’A.S. Ischiataranto; Non addebitare la tassa reclamo stante l’accoglimento dello stesso.
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