COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 30 novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. PUTIGNANO CALCIO – TAMBURI TARANTO del 5 novembre 2006 (Reclamo dell’A.S. Putignano Calcio per la ripetizione della gara ed in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società riportati sul Com.Uff.n. 22 del 9 novembre 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 30 novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. PUTIGNANO CALCIO – TAMBURI TARANTO del 5 novembre 2006 (Reclamo dell’A.S. Putignano Calcio per la ripetizione della gara ed in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società riportati sul Com.Uff.n. 22 del 9 novembre 2006). L’A.S. Putignano Calcio ha proposto reclamo per la ripetizione della gara, per la squalifica comminata al calciatore ANCONA NICOLA (cinque gare)e per l’ammenda di euro 400,00, ritenendo le decisioni del Giudice Sportivo non rispondenti ai fatti realmente accaduti. All’udienza odierna è intervenuto il legale rappresentante della Società. Ritenuto che quanto dedotto dalla Società reclamante non trova conferma negli atti ufficiali .Considerato che il referto arbitrale è fonte di prova privilegiata e che i provvedimenti disciplinari adottati dal Primo Giudice si appalesano congrui in relazione ai fatti occorsi; D E L I B E R A Respingere il reclamo presentato dalla Società A.S. Putignano Calcio, disponendo l’addebito della tassa sul conto della reclamante.
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