COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 30 novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: ASD RINASCITA RUTIGLIANESE – ASD GRUMESE del 29 ottobre 2006 (Reclamo dell’ASD
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 25 del 30 novembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: ASD RINASCITA RUTIGLIANESE – ASD GRUMESE del 29 ottobre 2006 (Reclamo dell’ASD
Nuova Rutiglianese in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del dirigente, sig. GASSI GIUSEPPE, inibito fino al 21 novembre 2011 con proposta di preclusione (cfr. Com. Uff. n. 21 del 2 novembre 2006) La Società Rinascita Rutiglianese ha proposto reclamo avverso la sanzione disciplinare inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti del dirigente, sig. Gassi Giuseppe; Considerato che il reclamo è stato inviato oltre i termini di legge (cfr. Art. 42 comma 5 CGS), P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Rinascita Rutiglianese e, per l’effetto, addebitare la tassa reclamo sul conto della stessa.
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