COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: TAMBURI TA – U.S.D. CRISPIANO del 12 novembre 2006 (Reclamo dell’USD Crispiano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 500,00(cfr Com. Uff.n. 23 del 16 novembre 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: TAMBURI TA – U.S.D. CRISPIANO del 12 novembre 2006 (Reclamo dell’USD Crispiano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 500,00(cfr Com. Uff.n. 23 del 16 novembre 2006). L’ USD Crispiano ha proposto reclamo avverso l’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo ,ritenendo la stessa sproporzionata rispetto a quanto accaduto all’esterno dell’impianto sportivo. All’udienza odierna è intervenuto il legale rappresentante della Società, il quale ha ribadito la richiesta di ridimensionamento dell’ammenda. Attesa, pertanto, l’assenza di precedenti provvedimenti disciplinari ,questa Commissione Disciplinare ritiene di poter addivenire ad una riduzione della sanzione. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo proposto dall’USD Crispiano riducendo l’ammenda ad euro 250,00. Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it