COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.TUTURANO – ASD CARMIANO del 26 novembre 2006 (Reclamo dell’ASD Carmiano avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore PINTO CLAUDIO).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.TUTURANO – ASD CARMIANO del 26 novembre 2006 (Reclamo dell’ASD Carmiano avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore PINTO CLAUDIO). L’ASD Carmiano proponeva reclamo per posizione irregolare del calciatore Pinto Claudio dell’A.S. Tuturano in relazione alla gara disputata il 26 novembre 2006, chiedendo l’applicazione delle conseguenti sanzioni. Questa Commissione Disciplinare ,letti gli atti ufficiali, da accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale, ha rilevato che il calciatore Pinto Claudio risultava regolarmente tesserato alla data della gara succitata; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’ASD Carmiano disponendo l’addebito della relativa tassa sul conto della reclamante.
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