COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 4 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: ASD Taurisano – U.S. Erchie del 5 novembre 2006 (Reclamo dell’U.S. Erchie avverso la punizione sportiva della perdita della gara (cfr. Com. Uff. n. 24 del 23 novembre 2006).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 29 del 4 Gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: ASD Taurisano – U.S. Erchie del 5 novembre 2006 (Reclamo dell’U.S. Erchie avverso la
punizione sportiva della perdita della gara (cfr. Com. Uff. n. 24 del 23 novembre 2006).
L’U.S. Erchie ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui veniva inflitta alla predetta Società la perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 – 3 per violazione della normativa vigente in materia di utilizzazione di calciatori juniores. La reclamante, infatti, asserisce che, nel corso
della gara, al 27° del secondo tempo sarebbe stato sostituito il calciatore numero 11, Scarciglia
Francesco (anno 1988) dal calciatore numero 17, Gallone Giuseppe (anno 1988) e non già dal numero
18 Prisciano Antonio (anno 1987),come riportato dall’arbitro nel proprio referto di gara. La Commissione
Disciplinare, dopo aver esaminato il supplemento di rapporto reso dal direttore di gara nel quale
confermava “in toto” quanto già scritto nel referto
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dall’U.S. Erchie e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della
reclamante.
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