COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 4 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara:ASD PRO POLIGNANO – CELLAMARE 2005 del 26 novembre 2006 (Reclamo dell’ASD Pro Polignano avverso la punizione sportiva della perdita della gara riportata sul Com. Uff. n. 15 del 7 dicembre 2006.)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 4 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara:ASD PRO POLIGNANO – CELLAMARE 2005 del 26 novembre 2006 (Reclamo dell’ASD Pro Polignano avverso la punizione sportiva della perdita della gara riportata sul Com. Uff. n. 15 del 7 dicembre 2006.) L’ASD Pro Polignano ha proposto reclamo avverso la sanzione della perdita della gara comminata dal Giudice Sportivo per errata applicazione dell’art. 17 comma 3 e dell’art 41 comma 1 CGS Considerato che il calciatore MASSARELLI Francesco, squalificato per una gara nel campionato Allievi Provinciali, avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato di competenza e quindi poteva essere schierato nel campionato di terza categoria, in quanto campionato diverso da quello in cui il calciatore aveva assunto la squalifica, sempre che la gara fosse stata giocata in data diversa da quella degli allievi provinciali. Comunicato Ufficiale n. 29 - pag. 25 di 25 Poiché entrambe le gare sono state effettuate il 26 novembre 2006, il calciatore MASSARELLI Francesco non poteva essere utilizzato, assumendo quindi la posizione irregolare. Lette le controdeduzioni inviate dalla Società Cellamare 2005; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla Società Pro Polignano e, per l’effetto, addebitare sul conto della stessa la relativa tassa.
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