COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 4 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Gara. MILAN CLUB MOLFETTA – A.S. PICONE BARI del 3 dicembre 2006 (Reclamo della Società Milan Club Molfetta avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 15 del 7 dicembre 2006)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 4 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Gara. MILAN CLUB MOLFETTA – A.S. PICONE BARI del 3 dicembre 2006 (Reclamo della Società Milan Club Molfetta avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 15 del 7 dicembre 2006) La Società Milan Club Molfetta ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo per l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara per la normativa vigente in merito all’utilizzazione dei calciatori juniores, precisando quali sono state le sostituzioni effettivamente fatte e quindi chiede un accertamento di quanto esposto. Sentito l’arbitro, che ha reso supplemento di rapporto, nel quale ha precisato che le sostituzioni effettuate sono state quelle del calciatore numero 5 Pisani Ilario (classe 1988) con il calciatore numero 17 Pascarella Antonio (classe 1989) e il calciatore numero 8 Altomare Maurizio (classe 1982) con il calciatore Altamura Carmine (classe 1981). Considerato che la Società Milan Club Molfetta non ha violato quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale circa l’obbligo di schierare, per tutta la gara, tre calciatori juniores; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dalla Società Milan Club Molfetta e, per l’effetto, annullare “in toto” la delibera del Giudice Sportivo, ripristinando il risultato conseguito sul campo di 4 - 1 a favore della Società Milan Club Molfetta; Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
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