COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 11 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.Putignano Calcio – ASD Crispiano del 17 dicembre 2006 (Reclamo dell’A.S. Putignano Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della sig.ra Bianco Rosalinda, inibita fino al 30 marzo 2007 (cfr Com. Uff. n. 28 del 21 dicembre 2006).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 11 Gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.Putignano Calcio – ASD Crispiano del 17 dicembre 2006 (Reclamo dell’A.S. Putignano
Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della sig.ra
Bianco Rosalinda, inibita fino al 30 marzo 2007 (cfr Com. Uff. n. 28 del 21 dicembre 2006).
L’A.S. Putignano Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo ritenendo non
rispondente al vero quanto refertato dal direttore di gara e chiede l’annullamento dell’inibizione inflitta alla
sig.ra Bianco Rosalinda. All’udienza odierna è intervenuto il legale rappresentante della Società
reclamante. Considerato che per quanto accaduto può addivenirsi ad una riduzione dell’inibizione inflitta
dal Primo Giudice.
P.Q.M. D E L I B E R A
Ridurre al 15 febbraio 2007 l’inibizione inflitta alla sig.ra Bianco Rosalinda;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo
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