COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 11 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: L. Mariano Scorrano – A.C. Parabita del 26 novembre 2006 (Reclamo della Società L. Mariano Scorrano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori Monteduro Luigi, Culiersi Cristian e Gervasi Giorgio per sei gare, del calciatore De Luca Giuseppe fino al 30 novembre 2009 e del calciatore Rausa Angelo (capitano) fino al 28 febbraio 2007 (cfr Com. Uff. n. 25 del 30 novembre 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 11 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: L. Mariano Scorrano – A.C. Parabita del 26 novembre 2006 (Reclamo della Società L. Mariano Scorrano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori Monteduro Luigi, Culiersi Cristian e Gervasi Giorgio per sei gare, del calciatore De Luca Giuseppe fino al 30 novembre 2009 e del calciatore Rausa Angelo (capitano) fino al 28 febbraio 2007 (cfr Com. Uff. n. 25 del 30 novembre 2006). A seguito di specifica richiesta veniva adita la Società reclamante ed all’esito veniva convocato l’arbitro della gara, che rilasciava supplemento di rapporto in data 8 gennaio 2007. Attesa la circostanza che l’arbitro chiariva di non aver riportato ulteriori conseguenze a quelle dichiarate nel rapporto, confermando tutto il contenuto ulteriore, questa Commissione Disciplinare ritiene di dover addivenire ad un ridimensionamento di parte dei provvedimenti irrogati dal Giudice Sportivo, confermando tutti gli altri; Questa Commissione per questi motivi D E L I B E R A Ridurre a 5 (cinque) gare la squalifica irrogata ai calciatori Monteduro Luigi, Culiersi Cristian e Gervasi Giorgio; Confermare le altre sanzioni nella misura adottata dal Giudice Sportivo; Non addebitare la tassa stante l’accoglimento parziale del reclamo.
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