COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 18 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.C. ACQUAVIVA – POL. POLIMNIA CALCIO del 10 dicembre 2006 (Reclamo dell’A.C. Acquaviva per l’ammenda di Euro 1000,00 con diffida e per le inibizioni inflitte ai dirigenti, sigg. IMPERATO FILIPPO, LENOCI ARCANGELO e LENOCI GIUSEPPE (31 dicembre 2008 – cfr. Com. Uff. n.27 del 14 dicembre 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 18 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.C. ACQUAVIVA – POL. POLIMNIA CALCIO del 10 dicembre 2006 (Reclamo dell’A.C. Acquaviva per l’ammenda di Euro 1000,00 con diffida e per le inibizioni inflitte ai dirigenti, sigg. IMPERATO FILIPPO, LENOCI ARCANGELO e LENOCI GIUSEPPE (31 dicembre 2008 – cfr. Com. Uff. n.27 del 14 dicembre 2006). Considerato che il reclamo presentato dall’A.C. Acquaviva risulta sottoscritto dal Presidente, sig. LENOCI ARCANGELO, inibito; rilevato che, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. e) CGS, i soggetti colpiti da sanzioni, di cui al suddetto articolo, possono svolgere soltanto attività amministrativa; P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo presentato dall’A.C. Acquaviva e, per l’effetto, addebitare sul conto della stessa la relativa tassa.
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