COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 25 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. MARUGGIO CALCIO – U.G. MANDURIA SPORT del 7 gennaio 2007 (Reclamo dell’U.G. Manduria Sport avverso il risultato della gara per la partecipazione del calciatore Colella Antonio, squalificato per una gara).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 33 del 25 Gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S. MARUGGIO CALCIO – U.G. MANDURIA SPORT del 7 gennaio 2007 (Reclamo dell’U.G.
Manduria Sport avverso il risultato della gara per la partecipazione del calciatore Colella Antonio,
squalificato per una gara).
L’U.G. Manduria Sport ha proposto reclamo a questa Commissione Disciplinare avverso il risultato della
gara in oggetto per la posizione irregolare del calciatore Colella Antonio, utilizzato dall’A.S. Maruggio
Calcio: chiede, pertanto, che venga applicata nei confronti dell’A.S. Maruggio Calcio la punizione sportiva
della perdita della gara. Esperiti gli accertamenti del caso, questa Commissione Disciplinare ha rilevato
che il calciatore Colella Antonio risulta squalificato per una gara per quarta ammonizione (cfr Com. Uff.n.
28 del 21 dicembre 2006) e, pertanto, non aveva titolo a partecipare alla suddetta gara. Il ricorso è
fondato e merita accoglimento.
P.Q.M. D E L I B E R A
Accogliere il reclamo proposto dall’U.G. Manduria Sport ed infliggere all’ A. S. Maruggio Calcio la
punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 a favore dell’U.G. Manduria Sport;
Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
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