COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 25 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: F.C. STELLA ROSSA NARDO’ – REAL NARDO’ del 10 dicembre 2006 (Reclamo della Società F.C.Stella Rossa Nardò in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 200,00 e per le squalifiche comminate ai calciatori Manca Claudio(31 dicembre 2007), Re Antonio (30 novembre 2007 e Milanese Simone (3 gare) (cfr Com. Uff.n. 21 del 14 dicembre 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 25 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: F.C. STELLA ROSSA NARDO’ – REAL NARDO’ del 10 dicembre 2006 (Reclamo della Società F.C.Stella Rossa Nardò in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 200,00 e per le squalifiche comminate ai calciatori Manca Claudio(31 dicembre 2007), Re Antonio (30 novembre 2007 e Milanese Simone (3 gare) (cfr Com. Uff.n. 21 del 14 dicembre 2006). La Società F.C.Stella Rossa Nardò ha proposto reclamo avverso i provvedimenti disciplinari inflitti dal Giudice Sportivo ritenendoli eccessivi per i fatti occorsi: chiede, pertanto, che vengano equamente ridimensionati. Sentito l’arbitro, che ha reso supplemento di rapporto, nel quale ha confermato “in toto” quanto già descritto nel rapporto di gara e supplemento, ancorché non firmato; Questa Commissione Disciplinare, da una attenta lettura degli atti ufficiali, ritiene congrui i provvedimenti adottati disciplinari dal Primo Giudice; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo presentato dalla Società F.C. Stella Rossa Nardò e, per l’effetto, addebitare sul conto della reclamante la relativa tassa.
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