COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 1 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: MOLFETTA CALCIO – A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913 DON UVA del 7 gennaio 2007(Reclamo dell’ A. S. Bisceglie Calcio 1913 Don Uva in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica del campo di gioco per quattro gare a porte chiuse in campo neutro (cfr. Com. Uff.n. 30 dell’11 gennaio 2007).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 34 del 1 Febbraio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di ECCELLENZA
Gara: MOLFETTA CALCIO – A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913 DON UVA del 7 gennaio 2007(Reclamo
dell’ A. S. Bisceglie Calcio 1913 Don Uva in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal
Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica del campo di gioco per quattro gare a porte
chiuse in campo neutro (cfr. Com. Uff.n. 30 dell’11 gennaio 2007).
L’A.S.Bisceglie Calcio 1913 Don Uva ha proposto reclamo avverso la sanzione del Giudice Sportivo con
cui veniva inflitta alla predetta Società la squalifica del campo di gioco per quattro gare da disputarsi a
porte chiuse ed in campo neutro. E’ intervenuto alla seduta del 29 gennaio 2007 il legale rappresentante
della reclamante, il quale ha chiesto, in via principale, la riduzione della detta squalifica del campo di
gioco dalle quattro a una giornata, con contestuale revoca delle aggravanti del campo neutro e/o delle
porte chiuse, in subordine delle predette sanzioni accessorie. La Commissione Disciplinare, letti
attentamente gli atti ufficiali, vista la condotta recidiva dei propri sostenitori, anche in considerazione del
fatto che la gara si è svolta e conclusa regolarmente, senza alcuna interruzione per i fatti in oggetto,
ritiene di poter addivenire ad una parziale riforma della impugnata sentenza, annullando solo ed
esclusivamente la pena accessoria dell’obbligo della disputa delle gare in campo neutro.
P.Q.M.
D E L I B E R A
Accogliere parzialmente il reclamo proposto dall’A.S.Bisceglie Calcio 1913 Don Uva, confermando la
squalifica del campo per n. 4 gare con annullamento esclusivamente della pena accessoria del campo
neutro.
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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