COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 1 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara:A.S.CASTELLANA –A.S. FORTIS TRANI del 14 gennaio 2007 (Reclamo del calciatore AMORUSO PANTALEO, tesserato con l’A.S.Fortis Trani, squalificato per tre gare (cfr Com. Uff. n. 32 del 18 gennaio 2007)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 34 del 1 Febbraio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara:A.S.CASTELLANA –A.S. FORTIS TRANI del 14 gennaio 2007 (Reclamo del calciatore
AMORUSO PANTALEO, tesserato con l’A.S.Fortis Trani, squalificato per tre gare (cfr Com. Uff. n. 32 del
18 gennaio 2007)
Il calciatore Amoruso Pantaleo ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, ritenendo
la stessa sproporzionata rispetto ai fatti occorsi: chiede un ridimensionamento della squalifica. Rilevato
che il referto arbitrale è fonte di prova privilegiata rispetto alle argomentazioni addotte dal reclamante e
che il comportamento offensivo tenuto dal calciatore nei confronti del direttore di gara è stato
congruamente sanzionato dal Primo Giudice;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo presentato dal calciatore Amoruso Pantaleo e,per l’effetto,addebitare sul conto
della Società Fortis Trani la tassa di euro 65,00 ,così come richiesto dalla Società di appartenenza.
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