COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 1 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: S.C. NUOVA SPONGANO – U.G.S. CURSI MELPI CATRI del 17 dicembre 2006 (Reclamo della S. C. Nuova Spongano avverso il risultato della gara).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 1 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: S.C. NUOVA SPONGANO – U.G.S. CURSI MELPI CATRI del 17 dicembre 2006 (Reclamo della S. C. Nuova Spongano avverso il risultato della gara). La Società S.C.Nuova Spongano ha proposto reclamo avverso il risultato della gara, asserendo che alla gara in oggetto il G. S. Cursi ha utilizzato il calciatore Portaluri Dario in posizione irregolare, avendo lo stesso calciatore partecipato nella mattinata dello stesso giorno alla gara ufficiale del campionato Allievi “Unione Grecia Calcio – Poggiardo”.Il reclamo è fondato e merita accoglimento, poiché ,a norma dell’art. 34 comma 2 delle NOIF, un calciatore non può partecipare nello stesso giorno a più di una gara ufficiale; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo presentato dalla Società S.C.Nuova Spongano e, per l’effetto, infliggere al G.S.Cursi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 a favore della S.C.Nuova Spongano; Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
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