COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 1 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: ASD SANT’ONOFRIO CALCIO – ORDONA CALCIO del 7 gennaio 2007 (Reclamo dell’ASD Sant’Onofrio Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società (squalifica del campo ed effettuazione di 6(sei) gare a porte chiuse in campo neutro, inibizione al sig. Placentino Aldo fino al 30 giugno 2007 e al sig. Viscio Giovanni fino all’11 gennaio 2010,squalifica al capitano Sollazzo Giuseppe fino all’11 gennaio 2009 e ammenda di euro 150,00 –cfr Com. Uff. n. 30 dell’11 gennaio 2007)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 1 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: ASD SANT’ONOFRIO CALCIO – ORDONA CALCIO del 7 gennaio 2007 (Reclamo dell’ASD Sant’Onofrio Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società (squalifica del campo ed effettuazione di 6(sei) gare a porte chiuse in campo neutro, inibizione al sig. Placentino Aldo fino al 30 giugno 2007 e al sig. Viscio Giovanni fino all’11 gennaio 2010,squalifica al capitano Sollazzo Giuseppe fino all’11 gennaio 2009 e ammenda di euro 150,00 –cfr Com. Uff. n. 30 dell’11 gennaio 2007) La Società ASD Sant’Onofrio Calcio ha proposto reclamo per tutti i provvedimenti sanzionati dal Primo Giudice : chiede il ridimensionamento , ritenendoli sproporzionati rispetto ai fatti realmente accaduti. Udito il legale rappresentante della Società reclamante; Letto il supplemento di rapporto reso dall’arbitro; Questa Commissione, valutate tutte le circostanze, ritiene di poter addivenire solo al ridimensionamento di alcune sanzioni: preliminarmente si rileva che il Giudice Sportivo ha già revocato la squalifica comminata al capitano della squadra, sig. Sollazzo Giuseppe ,su segnalazione della Società, che ha indicato il nominativo del sig. Ricucci Leonardo, quale responsabile del comportamento antisportivo tenuto dallo stesso nei confronti dell’arbitro, al quale è stata inflitta dal Primo Giudice la squalifica fino all’11 gennaio 2009 con Com. Uff.n. 32 del 18 gennaio 2007.E’ possibile semplicemente addivenire ad una lieve riduzione dell’ini bizione inflitta al sig. Placentino Aldo ,visto il suo adoperarsi a favore dell’arbitro. Per quanto riguarda la squalifica del campo, va confermata la stessa per sei gare a porte chiuse, escludendo la sanzione accessoria del campo neutro. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo proposto dall’ASD Sant’Onofrio Calcio, riducendo l’inibizione inflitta al sig. Placentino Aldo all’11 aprile 2007. Confermare l’obbligo della disputa delle 6 gare a porte chiuse revocando la pena accessoria del campo neutro ; Confermare nel resto le impugnate decisioni; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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