COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 8 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara:U.S. FRAGAGNANO – ASD ALBEROBELLO del 14 gennaio 2007 (Reclamo dell’U.S. FRAGAGNANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PELLEGRINO IVAN, squalificato fino al 18 gennaio 2009 (cfr Com. Uff. n. 32 del 18 gennaio 2007).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 8 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara:U.S. FRAGAGNANO – ASD ALBEROBELLO del 14 gennaio 2007 (Reclamo dell’U.S. FRAGAGNANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PELLEGRINO IVAN, squalificato fino al 18 gennaio 2009 (cfr Com. Uff. n. 32 del 18 gennaio 2007). La Società U.S. Fragagnano ha proposto reclamo avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Pellegrino Ivan fino al 18 gennaio 2009 per aver colpito, con un calcio al tallone, il direttore di gara al termine della stessa. E’ intervenuto alla seduta del 5 febbraio 2007 il legale rappresentante della predetta Società, il quale sosteneva che autore del calcio all’arbitro sarebbe stato non il calciatore Pellegrino, ma il dirigente dell’U.S. Fragagnano, sig. Massaro Paolo, come peraltro dallo stesso dichiarato con nota a sua firma, chiedendo pertanto l’annullamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo o, in subordine, una congrua riduzione della stessa. La Commissione Disciplinare, letti attentamente gli atti ufficiali, atteso che l’odierna ricorrente non ha prodotto alcun elemento fattuale in ordine al fatto commesso, tale da poter addivenire addivenire ad una, sia pur parziale, riforma della sentenza impugnata P.Q.M. D E L I B E R A Rigettare il reclamo proposto dall’U.S. Fragagnano e, per l’effetto, addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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