COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 15 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.C. ACQUAVIVA – USD TALOS RUVO del 21 gennaio 2007 (Reclamo dell’A.C. Acquaviva in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico per la disputa di due gare a porte chiuse in campo neutro (cfr Com. Uff. n. 33 del 25 gennaio 2007)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 15 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.C. ACQUAVIVA – USD TALOS RUVO del 21 gennaio 2007 (Reclamo dell’A.C. Acquaviva in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico per la disputa di due gare a porte chiuse in campo neutro (cfr Com. Uff. n. 33 del 25 gennaio 2007) L’A.C. Acquaviva ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo chiedendo la riduzione parziale della squalifica del campo di gioco da due giornate ad una giornata a porte chiuse in campo neutro. Rilevato che le intemperanze dei propri tifosi non consentono alcun ridimensionamento della sanzione comminata dal Primo Giudice e tenuto conto che la Società è incorsa in diversi e specifici provvedimenti disciplinari; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’A.C. Acquaviva disponendo l’addebito della tassa sul conto della reclamante. Gara:A. STEFANIZZI SOGLIANO – VIRTUS CASARANO del 21 gennaio 2007 (Reclamo della Società Virtus Casarano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la penalizzazione di due punti in classifica (cfr Com. Uff n. 33 del 25 gennaio 2007) La Società Virtus Casarano ha proposto reclamo avverso la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, chiedendo l’annullamento di detta sanzione, in quanto eccessiva e sproporzionata in relazione ai fatti occorsi. In subordine chiede, ove possibile, la riduzione di un punto di penalizzazione in classifica. Alla riunione odierna è intervenuto il legale rappresentante della Società. Considerato che la Società, durante la corrente stagione sportiva è stata spesso sanzionata per le innumerevoli e costanti intemperanze dei propri sostenitori; Ritenuto, pertanto, di non poter addivenire alla richiesta della reclamante; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla Società Virtus Casarano disponendo l’addebito della tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it