COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 15 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: FRANCAVILLA CALCIO – A.S. VEGLIE del 27 gennaio 2007 (Reclamo della Società Francavilla

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 15 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: FRANCAVILLA CALCIO – A.S. VEGLIE del 27 gennaio 2007 (Reclamo della Società Francavilla Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica del terreno di gioco (tre turni a porte chiuse in campo neutro), per l’inibizione dell’allenatore, sig. MILONE NICOLINO (30 aprile 2007) e per le squalifiche per quattro giornate inflitte ai calciatori CARRIERE COSIMO, FIORENTINO CLAUDIO e MARTINO BERNARDO (cfr. Com. Uff.n. 34 dell’1 febbraio 2007). La Società Francavilla Calcio ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo ritenendo che le azioni di tale gravità non si sono mai verificate :chiede la revoca o in subordine la riduzione delle sanzioni adottate. Chiede inoltre l’eliminazione delle dispute delle gare in campo neutro. All’udienza odierna è intervenuto il legale rappresentante della Società reclamante. Questa Commissione Disciplinare, letti attentamente gli atti ufficiali, in considerazione che la gara si è conclusa regolarmente, ritiene di poter annullare semplicemente la sanzione accessoria dell’obbligo delle gare in campo neutro, confermando nel resto le decisioni del Primo Giudice; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla Società Francavilla Calcio, confermando la squalifica del campo per tre gare a porte chiuse, annullando esclusivamente la sanzione accessoria della disputa delle tre gare in campo neutro; Confermare nel resto le sanzioni impugnate; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo. Gara: FRANCAVILLA CALCIO – A.S. VEGLIE del 27 gennaio 2007 (Reclamo dell’A.S. Veglie in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori CHIRIVI’ DAVIDE, MALERBA DANIELE e SAVINA FRANCESCO, squalificati per quattro gare (cfr Com. Uff. n.34 dell’ 1 febbraio 2007). La Società A.S. Veglie ha proposto reclamo avverso le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo nei confronti dei calciatori in epigrafe, ritenendole eccessive e non rispondenti ai fatto occorsi in quanto trattasi di aggressione subita e non di rissa: chiede l’annullamento di dette sanzioni e in subordine una congrua riduzione. Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, ritiene congrui i provvedimenti disciplinari adottati dal Primo Giudice; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo presentato dall’A.S. Veglie e, per l’effetto, addebitare sul conto della reclamante la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it