COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 15 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara; BARI CLUB I NUOVI GALLETTI – A.S. PICONE BARI del 21 gennaio 2007 (Reclamo della Società Bari Club I Nuovi Galletti avverso la punizione sportiva della perdita della gara (Com. Uff. n. 21 del 25 gennaio 2007)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 15 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara; BARI CLUB I NUOVI GALLETTI – A.S. PICONE BARI del 21 gennaio 2007 (Reclamo della Società Bari Club I Nuovi Galletti avverso la punizione sportiva della perdita della gara (Com. Uff. n. 21 del 25 gennaio 2007) La Società Bari Club I Nuovi Galletti ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo per la punizione sportiva della perdita della gara. Rilevato che la Società reclamante non ha inviato alla controparte copia del reclamo con lettera raccomandata, così come previsto dall’art. 42 comma 6 CGS; P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Bari Club I Nuovi Galletti e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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