COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 15 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare COMITATO PROVINCIALE di BRINDISI Gara: ROBUR OSTUNI – T.A.F. CEGLIE del 7 gennaio 2007 (Reclamo della Società TAF Ceglie in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per la penalizzazione di un punto in classifica, per l’ammenda di Euro 100,00 e per le squalifiche comminate ai calciatori MARSEGLIA ADRIANO e PASCARIELLO DOMENICO (quattro turni) cfr. Com. Uff. n.24 del 10 gennaio 2007.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 15 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare COMITATO PROVINCIALE di BRINDISI Gara: ROBUR OSTUNI – T.A.F. CEGLIE del 7 gennaio 2007 (Reclamo della Società TAF Ceglie in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per la penalizzazione di un punto in classifica, per l’ammenda di Euro 100,00 e per le squalifiche comminate ai calciatori MARSEGLIA ADRIANO e PASCARIELLO DOMENICO (quattro turni) cfr. Com. Uff. n.24 del 10 gennaio 2007. La Società Taf Ceglie ha proposto reclamo avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo ritenendole eccessivamente severe, visto che la dinamica dei fatti non è sfociata in violenza: chiede l’annullamento totale dei provvedimenti suddetti. Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, ritiene di poter addivenire ad una parziale riforma dei provvedimenti impugnati ,atteso il fattivo comportamento dei dirigenti delle due Società, che ha acconsentito all’arbitro di raggiungere gli spogliatoi senza subire danni. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla Società TAF Ceglie annullando soltanto l’ammenda di Euro 100,00 e confermando nel resto le impugnate decisioni; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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