COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 22 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: ASD Carmiano – A. Ponzetta Ta 2002 del 21 dicembre 2006 (Reclamo della Società A.Ponzetta Ta 2002 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MOLINO CARMINE (squalificato fino al 4 gennaio 2009),e dei dirigenti ,sigg. VALENTE PASQUALE e GARGIULO FRANCESCO (inibiti fino al 30 giugno 2007) cfr Com. Uff. n. 34 dell’1 febbraio 2007.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 22 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: ASD Carmiano – A. Ponzetta Ta 2002 del 21 dicembre 2006 (Reclamo della Società A.Ponzetta Ta 2002 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MOLINO CARMINE (squalificato fino al 4 gennaio 2009),e dei dirigenti ,sigg. VALENTE PASQUALE e GARGIULO FRANCESCO (inibiti fino al 30 giugno 2007) cfr Com. Uff. n. 34 dell’1 febbraio 2007. E’ intervenuto all’udienza odierna il delegato della Società reclamante. -Questa Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso, le deduzioni formulate dalla Società nonché la documentazione allegata alla gara, ivi compreso il supplemento di rapporto arbitrale, ritiene che le sanzioni irrogate dal Primo Giudice siano proporzionate ai fatti accaduti; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo in epigrafe citato e, per gli effetti, addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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