COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 22 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: REAL GIOVINAZZO – BARI CLUB I NUOVI GALLETTI del 28 gennaio 2007 (Reclamo del Real Giovinazzo avverso il risultato della gara (cfr Com. Uff.n. 22 dell’1 febbraio 2007).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 22 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: REAL GIOVINAZZO – BARI CLUB I NUOVI GALLETTI del 28 gennaio 2007 (Reclamo del Real Giovinazzo avverso il risultato della gara (cfr Com. Uff.n. 22 dell’1 febbraio 2007). Il Real Giovinazzo ha chiesto l’applicazione della perdita della gara da parte della Nuova Galletti che al 45 del secondo tempo ha effettuato la sostituzione tra il calciatore CUCCOVILLO ANTONIO e NASULLI ADRIANO schierato come assistente all’arbitro. La Commissione Disciplinare, esaminata l’intera documentazione inerente la gara, il ricorso proposto dal Real Giovinazzo e le controdeduzioni formulate dalla Società Bari Club I Nuovi Galletti, in considerazione che quanto oggetto del ricorso stesso rientra nell’ipotesi contemplata dall’art. 12 comma 6 CGS; D E L I B E R A Respingere il ricorso presentato dalla Società Real Giovinazzo confermando il risultato conseguito sul campo di 3 –2 a favore della Bari Club I Nuovi Galletti; Infliggere alla Società Bari Club I Nuovi Galletti: l’ammonizione; -al dirigente accompagnatore della Società, sig. Mario Palmieri, l’inibizione fino al 10 marzo 2007 ; - una giornata di squalifica al calciatore Fasulli Adriano Addebitare la tassa reclamo sul conto della Società Real Giovinazzo
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