COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 22 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:Pol. Calcio Gravina – Milan Club Molfetta del 28 gennaio 2007 (Reclamo della Società Milan Club Molfetta in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore De Candia Antonio Oronzo ,squalificato fino al 28 gennaio 2009(cfr Com. Uff. n. 22 dell’1 febbraio 2007)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 38 del 22 Febbraio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara:Pol. Calcio Gravina – Milan Club Molfetta del 28 gennaio 2007 (Reclamo della Società Milan
Club Molfetta in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore De Candia Antonio Oronzo ,squalificato fino al 28 gennaio 2009(cfr Com. Uff. n. 22 dell’1
febbraio 2007)
La Società Milan Club Molfetta ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo in merito
alla gara in oggetto chiedendo una congrua riduzione della squalifica comminata al calciatore De Candia
Antonio Oronzo ,reo involontariamente di aver impattato con il direttore di gara. Questa Commissione
Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali della gara e considerato che il direttore di gara non ha subito danni
fisici ,ritiene di poter addivenire ad una riduzione della squalifica.
P.Q.M. D E L I B E R A
Accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla Società Milan Club Molfetta riducendo al 30 giugno
2008 la squalifica inflitta al calciatore De Candia Antonio Oronzo.
Non addebitare la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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