COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 22 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: ASD Sportiva Triggiano – U.S. Pro Capurso del 28 gennaio 2007 (Reclamo dell’ASD Sportiva Triggiano avverso il risultato della gara per la posizione irregolare dei calciatori Marino Cesare e Bruno Mario (cfr Com. Uff.n. 22 dell’1 febbraio 2007).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 22 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: ASD Sportiva Triggiano – U.S. Pro Capurso del 28 gennaio 2007 (Reclamo dell’ASD Sportiva Triggiano avverso il risultato della gara per la posizione irregolare dei calciatori Marino Cesare e Bruno Mario (cfr Com. Uff.n. 22 dell’1 febbraio 2007). La Società ASD Sportiva Triggiano ha proposto reclamo avverso il risultato della gara ,in quanto alla stessa hanno preso parte i calciatori Marino Cesare ,squalificato fino al 31 dicembre 2008, e Bruno Mario, squalificato fino al 31 dicembre 2009. Questa Commissione Disciplinare, controllate le sanzioni disciplinari emanate al termine della stagione sportiva 2004/2005 e accertate le squalifiche inflitte ai suddetti calciatori, ritiene fondato il reclamo. P.Q,M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo presentato dalla ASD Sportiva Triggiano e, per l’effetto, infliggere all’U.S. Pro Capurso la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 a favore dell’ASD Sportiva Triggiano; Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo
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