COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 22 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara:ASD Sporting Foggia – A.C.Reali Siti del 28 gennaio 2007 (Reclamo dell’A.C. Reali Siti in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica del campo per tre giornate (cfr Com. Uff.n.29 dell’1 febbraio 2007)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 22 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara:ASD Sporting Foggia – A.C.Reali Siti del 28 gennaio 2007 (Reclamo dell’A.C. Reali Siti in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica del campo per tre giornate (cfr Com. Uff.n.29 dell’1 febbraio 2007) L’A.C. Reali Siti ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo per la squalifica del campo per tre gare effettive, asserendo che, per i fatti riportati dall’arbitro, la sanzione appare eccessiva: chiede di annullare il provvedimento di squalifica del campo o, in subordine, disporsi la disputa delle gare interne a porte chiuse. Questa Commissione Disciplinare ritiene che non è possibile addivenire a quanto richiesto dalla reclamante; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla Società Reali Siti, disponendo l’addebito della tassa sul conto della reclamante.
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