COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 1 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:ASD MEDANIA – REAL SQUINZANO del 28 gennaio 2007 (Reclamo dell’ASD Medania in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 1000,00 con diffida e per le inibizioni comminate ai dirigenti, sigg. MARRAZZA ANTONIO (1 aprile 2007) e CELINO ENZO (1 marzo 2007)cfr. Com. Uff. n. 34 dell’1 febbraio 2007.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 1 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:ASD MEDANIA – REAL SQUINZANO del 28 gennaio 2007 (Reclamo dell’ASD Medania in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 1000,00 con diffida e per le inibizioni comminate ai dirigenti, sigg. MARRAZZA ANTONIO (1 aprile 2007) e CELINO ENZO (1 marzo 2007)cfr. Com. Uff. n. 34 dell’1 febbraio 2007. L’ASD Medania ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo chiedendo di rivedere i provvedimenti adottati a carico della Società e dei dirigenti. La Società reclamante fa presente che la gara si è svolta nella massima correttezza, in un clima di amicizia fra le due Società e tifoserie.Solo a fine gara sono stati fatti esplodere fuochi artificiali che, come riferito dal commissario di campo,il tutto senza conseguenze. Questa Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali della gara, ritiene di poter addivenire soltanto all’esclusione della sanzione accessoria della diffida. P.Q.M. D E L I B E R A Confermare quanto già sanzionato dal Primo Giudice con la sola esclusione della sanzione accessoria della diffida. Non addebitare la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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