COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 8 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: A.C. ALESSANO – PUBBLISERVICE PRESICCE del 18 febbraio 2007 (Reclamo della Società Pubbliservice Presicce in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società pr l’ammenda di euro 100,00 e la squalifica del calciatore BIASCO GIOVANNI, squalificato fino al 22 settembre 2007).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 43 del 8 Marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA
COMITATO PROVINCIALE di LECCE
Gara: A.C. ALESSANO – PUBBLISERVICE PRESICCE del 18 febbraio 2007 (Reclamo della Società
Pubbliservice Presicce in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
della Società pr l’ammenda di euro 100,00 e la squalifica del calciatore BIASCO GIOVANNI, squalificato
fino al 22 settembre 2007).
La Società Pubbliservice Presicce ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo,
ritenendole sproporzionate e non rispondenti ai fatti occorsi: chiede la revoca della sanzione
dell’ammenda nonché una riduzione della squalifica inflitta al calciatore Biasco Giovanni. Rilevato che il
referto arbitrale è fonte di prova privilegiata rispetto alle argomentazioni addotte dalla reclamante e che il
comportamento sia del pubblico che del calciatore nei confronti del direttore di gara è stato
adeguatamente sanzionato dal Primo Giudice;
P.Q.M. D E L I B E R A
Respingere il reclamo presentato dalla Società Pubbliservice Presicce e, per l’effetto, addebitare sul
conto della stessa la relativa tassa.
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