COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 15 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: C.S.ALTAMURA – STELLA ROSSA BISCEGLIE del 28 gennaio 2007 (Reclamo della Società C.S. Altamura avverso la punizione sportiva della perdita della gara riportata sul Com. Uff. n. 22 dell’1 febbraio 2007).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 44 del 15 Marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA
COMITATO PROVINCIALE di BARI
Gara: C.S.ALTAMURA – STELLA ROSSA BISCEGLIE del 28 gennaio 2007 (Reclamo della Società
C.S. Altamura avverso la punizione sportiva della perdita della gara riportata sul Com. Uff. n. 22 dell’1
febbraio 2007).
La Società C.S. Altamura ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo per la punizione
sportiva della perdita della gara, ritenendola regolarmente conclusa e non pro forma :chiede il ripristino
del risultato di 0 – 0 conseguito sul terreno di gioco. All’udienza odierna è intervenuto il legale
rappresentante della Società. Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e considerato
che l’arbitro ,così come confermato in sede di supplemento di rapporto, veniva fatto oggetto di
comportamenti minacciosi da parte di più calciatori del C.S. Altamura, con le relative conseguenze in
ordine al regolare svolgimento della gara;
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dalla Società C.S.Altamura addebitando la tassa sul conto della stessa.
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