COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 15 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara:U.S. SAN MATTEO CERIGNOLA – A.S. ATLETICA MANFREDONIA dell’11 febbraio 2007 (Reclamo dell’U.S. San Matteo Cerignola in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 250,00 e per la squalifica di sei gare comminata al calciatore Capone Michele – cfr Com. Uff. n. 31 del 15 febbraio 2007).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 15 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara:U.S. SAN MATTEO CERIGNOLA – A.S. ATLETICA MANFREDONIA dell’11 febbraio 2007 (Reclamo dell’U.S. San Matteo Cerignola in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 250,00 e per la squalifica di sei gare comminata al calciatore Capone Michele - cfr Com. Uff. n. 31 del 15 febbraio 2007). L’U.S. San Matteo di Cerignola ha proposto reclamo avverso le sanzioni in epigrafe adottate dal Giudice Sportivo: chiede , pertanto, di attenuarle ,ritenendole sproporzionate rispetto ai fatti occorsi. Questa Commissione Disciplinare,esaminati gli atti ufficiali, ritiene congrui i provvedimenti disciplinari adottati dal Primo Giudice: P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’U.S. San Matteo di Cerignola, addebitando la tassa sul conto della reclamante.
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