COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 15 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: USD VERNOLE – ASD TREPUZZI 2OO5 del 25 febbraio 2007 (Reclamo dell’ASD Trepuzzi avverso il risultato della gara per la partecipazione alla stessa del calciatore PELLE’ COSIMO PAOLO, squalificato per una giornata). L’ASD Trepuzzi ha proposto reclamo avverso il risultato della gara per la partecipazione irregolare del calciatore Pelle’ Cosimo Paolo, in quanto squalificato per una gara per quarta ammonizione, così come risulta dal Com. Uff. n. 32 del 22 febbraio 2007 del Comitato Provinciale

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 15 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: USD VERNOLE – ASD TREPUZZI 2OO5 del 25 febbraio 2007 (Reclamo dell’ASD Trepuzzi avverso il risultato della gara per la partecipazione alla stessa del calciatore PELLE’ COSIMO PAOLO, squalificato per una giornata). L’ASD Trepuzzi ha proposto reclamo avverso il risultato della gara per la partecipazione irregolare del calciatore Pelle’ Cosimo Paolo, in quanto squalificato per una gara per quarta ammonizione, così come risulta dal Com. Uff. n. 32 del 22 febbraio 2007 del Comitato Provinciale di Lecce. Pertanto, questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che il suddetto calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara, essendo squalificato, ritiene fondato il ricorso proposto dall’ASD Trepuzzi; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo presentato dall’ASD Trepuzzi ed infliggere all’USD Vernole la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore dell’ASD Trepuzzi; Non addebitare la tassa atteso l’accoglimento del reclamo.
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