COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara:GIOVENTU’ CALCIO PARABITA – ASD. CALCIO ALEZIO dell’1 marzo 2007 (Reclamo dell’ASD. Calcio Alezio avverso la squalifica inflitta al calciatore GAROFALO ALDO fino al 30 giugno 2008 – cfr Com. Uff. n. 42 del 7 marzo 2007).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara:GIOVENTU’ CALCIO PARABITA – ASD. CALCIO ALEZIO dell’1 marzo 2007 (Reclamo dell’ASD. Calcio Alezio avverso la squalifica inflitta al calciatore GAROFALO ALDO fino al 30 giugno 2008 – cfr Com. Uff. n. 42 del 7 marzo 2007). L’ASD Calcio Alezio ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, ritenendola sproporzionata e non rispondente ai fatti realmente occorsi: chiede, pertanto, l’annullamento della sanzione inflitta al calciatore Garofano Aldo e, in subordine, una riduzione della stessa. Rilevato che il referto arbitrale è fonte di prova privilegiata rispetto alle argomentazioni addotte dalla reclamante e che il comportamento tenuto dal calciatore nei confronti del direttore di gara è stato adeguatamente sanzionato dal Primo Giudice P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo presentato dall’ASD Calcio Alezio e, per l’effetto, disporre l’addebito della tassa sul conto della Società reclamante.
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