COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara:ASD POL, CALCIO GRAVINA – A.P. D. STELLA ROSSA BISCEGLIE del 25 febbraio 2007
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 45 del 22 Marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA
COMITATO PROVINCIALE di BARI
Gara:ASD POL, CALCIO GRAVINA – A.P. D. STELLA ROSSA BISCEGLIE del 25 febbraio 2007
(Reclamo dell’ASD Pol. Calcio Gravina avverso il risultato della gara)
L’ASD Calcio Gravina ha proposto reclamo avverso il risultato della gara per la posizione irregolare di
alcuni calciatori dell’A.P.D. Stella Rossa di Bisceglie che hanno preso parte alla gara pur non avendone
titolo, in quanto non tesserati alla data della gara in oggetto: chiede che venga applicata la punizione
sportiva della perdita della gara nei confronti dell’A.P.D. Stella Rossa di Bisceglie. Dagli accertamenti
esperiti presso l’Ufficio Tesseramenti di questo Comitato Regionale Puglia,è risultato che tutti i calciatori
segnalati dalla Società reclamante sono regolarmente tesserati con la Società suddetta alla data
dell’incontro, fatta eccezione del calciatore LUIGIANO STEFANO, nato il 16 aprile 1989, che risulta
svincolato e non risulta tesserato. Inoltre questa Commissione Disciplinare non ha alcuna autorità per
un’erronea valutazione della segnatura di una rete, che va demandata soltanto alla valutazione
dell’arbitro, mentre per quanto concerne la posizione irregolare del calciatore Luigiano Stefano il reclamo
è fondato,
p.Q.m. D E L I B E R A
Accogliere il reclamo proposto dalla ASD Pol. Calcio Gravina e, per l’effetto, infliggere alla Società APD
Stella Rossa Bisceglie la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 a favore della
ASD Pol. Calcio Gravina;
Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
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