COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: SPORTING CLUB VICO – ASD. SANT’ONOFRIO CALCIO dell’11 marzo 2007 (Reclamo dell’ASD. Sant’onofrio Calcio avverso il risultato della gara per posizione irregolare del calciatore Apruzzese Giuseppe).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: SPORTING CLUB VICO – ASD. SANT’ONOFRIO CALCIO dell’11 marzo 2007 (Reclamo dell’ASD. Sant’onofrio Calcio avverso il risultato della gara per posizione irregolare del calciatore Apruzzese Giuseppe). Il Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale ha trasmesso per competenza gli atti della gara in oggetto citata. La società dell’ASD. Sant’onofrio Calcio ha proposto reclamo per partecipazione irregolare del calciatore Apruzzese Giuseppe alla gara in epigrafe in quanto non tesserato. Rilevato dall’ufficio tesseramenti di questo Comitato Regionale Puglia che il calciatore Apruzzese Giuseppe nato il 23/7/1954 risulta tesserato con la Società Sporting Club Vico dal 10 marzo 2007 e quindi in posizione regolare alla gara in oggetto. Il ricorso è infondato P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo presentato dall’ dell’ASD. Sant’onofrio Calcio e, per l’effetto, convalidare il risultato di 3 - 3 conseguito sul terreno di gioco, disporre l’addebito della tassa sul conto della Società reclamante.
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