COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 29 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: ASD VIRTUS CALCIO ACQUAVIVA – ARCOBALENO TRIGGIANO del 14 Gennaio 2007 (Reclamo dell’ ASD VIRTUS CALCIO ACQUAVIVA avverso il risultato della gara).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 46 del 29 Marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA
COMITATO PROVINCIALE di BARI
Gara: ASD VIRTUS CALCIO ACQUAVIVA – ARCOBALENO TRIGGIANO del 14 Gennaio 2007
(Reclamo dell’ ASD VIRTUS CALCIO ACQUAVIVA avverso il risultato della gara).
L’ASD VIRTUS CALCIO ACQUAVIVA ha proposto reclamo avverso il risultato della gara.Rilevato che, ai
sensi dell’art. 42 comma 6 Codice di Giustizia Sportiva, la società reclamante non ha inviato alla
controparte copia del reclamo ;
P.Q.M. D E L I B E R A
Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’ASD VIRTUS CALCIO ACQUAVIVA e, per l’effetto ,addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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