COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 5 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: USD AUDACE CERIGNOLA – NUOVA POL. NOCI dell’8 marzo 2007 (Reclamo dell’USD Audace Cerignola avverso la squalifica del terreno di gioco per quattro gare da disputare a porte chiuse in campo neutro e per la squalifica per quattro gare inflitta al calciatore Marinacci Vincenzo – Com. Uff. n. 44 del 15 marzo 2007).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 5 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: USD AUDACE CERIGNOLA – NUOVA POL. NOCI dell’8 marzo 2007 (Reclamo dell’USD Audace Cerignola avverso la squalifica del terreno di gioco per quattro gare da disputare a porte chiuse in campo neutro e per la squalifica per quattro gare inflitta al calciatore Marinacci Vincenzo – Com. Uff. n. 44 del 15 marzo 2007). L’USD Audace Cerignola ha proposto reclamo avverso le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo ed, in particolare, quella della squalifica del campo di gioco per quattro gare, con l’obbligo di disputa a porte chiuse ed in campo neutro, nonché la squalifica di quattro giornate comminate al calciatore Marinacci Vincenzo. E’ intervenuto il legale rappresentante della Società il quale, riportandosi al reclamo suddetto, chiedeva la riduzione della squalifica del campo di gioco da quattro a due giornate, nonché ulteriori riduzioni anche in merito alla posizione del calciatore. Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e udite le motivazioni esposte dalla reclamante, non ravvisa elementi oggettivi in relazione alle sanzioni irrogate, idonei a fondare l’accoglimento del reclamo. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’USD Audace Cerignola e, per gli effetti, disporre l’addebito della relativa tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it