COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 5 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: ASD Tamburi Ta – A.S. Putignano Calcio del 25 febbraio 2007 (Reclamo dell’A.S.Putignano Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff.n. 42 del 7 marzo 2007).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 48 del 5 Aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: ASD Tamburi Ta – A.S. Putignano Calcio del 25 febbraio 2007 (Reclamo dell’A.S.Putignano
Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff.n. 42 del 7 marzo 2007).
La Società A.S. Putignano Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui
si confermava il risultato della gara in epigrafe, asserendo che alla stessa avrebbero partecipato due
calciatori con la maglia numero 18, Nodello Cristian e Carrieri Emanuele. Regolarmente convocato è
intervenuto il legale rappresentante della reclamante, il quale, alla luce di quanto innanzi esposto,
chiedeva la vittoria a tavolino per 0 - 3. La Commissione disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, visto il
supplemento di rapporto reso dal direttore di gara, in cui lo stesso confermava che alla gara in epigrafe
ha preso parte solo ed esclusivamente il calciatore Nodello Cristian, con la maglia n. 18 e non anche il
calciatore Carrieri Emanuele, che, viceversa, è sempre rimasto in panchina, ritiene infondato il reclamo
proposto dall’A.S. Putignano Calcio;
P.Q.M. D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dall’A.S.Putignano Calcio e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto
della reclamante.
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