COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 5 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: Real Ortanova – U.S. San Matteo del 4 marzo 2007 (Reclamo dell’U.S.San Matteo avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore Roma Michele).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 48 del 5 Aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA
COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA
Gara: Real Ortanova – U.S. San Matteo del 4 marzo 2007 (Reclamo dell’U.S.San Matteo avverso il
risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore Roma Michele).
L’U.S.San Matteo ha proposto il reclamo chiedendo, per la gara in oggetto, che venga applicato in suo
favore l’art. 12 comma 5 CGS, ritenendo irregolare la posizione del calciatore Roma Michele, tesserato
con la Società Real Ortanova. La predetta Società afferma che il trasferimento del suddetto calciatore è
avvenuto con il timbro e la firma falsa del Presidente dell’Ortanova. Questa Commissione, al fine di
accertare la veridicità di quanto affermato dalla Società reclamante, per competenza trasmette gli atti
all’Ufficio Indagini.
P.Q.M. D E L I B E R A
Sospende il giudizio ed invia gli atti all’Ufficio Indagini per gli opportuni accertamenti.
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