COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 12 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: NUOVA NARDO’ CALCIO – ASD FRANCAVILLA CALCIO dell’ 1 marzo 2007 (Reclamo dell’ASD Francavilla Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 400,00 – Com. Uff. n. 42 del 7 marzo 2007).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 12 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: NUOVA NARDO’ CALCIO – ASD FRANCAVILLA CALCIO dell’ 1 marzo 2007 (Reclamo dell’ASD Francavilla Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 400,00 – Com. Uff. n. 42 del 7 marzo 2007). L’ASD Francavilla Calcio ha proposto reclamo avverso l’ammenda di euro 400,00 comminata dal Giudice Sportivo ritenendo falso quanto asserito dal direttore di gara circa le diverse interruzioni dovute alla mancata restituzione del pallone da parte dei tifosi della propria squadra chiede l’annullamento totale dell’ammenda perché il fatto non sussiste. Alla riunione odierna è intervenuto il legale rappresentante della Società reclamante. Visto il supplemento di rapporto reso dal direttore di gara e considerato che il referto arbitrale è fonte di prova privilegiata rispetto alle argomentazioni addotte dalla Società, questa Commissione Disciplinare ritiene di non poter addivenire a quanto richiesto dalla reclamante. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’ASD Francavilla Calcio disponendo l’addebito della relativa tassa sul conto della reclamante. L’U.S. Fragagnano ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Laterza Pietro, asserendo che alcuni sputi, lanciati contro i calciatori avversari, avevano colpito la spalla del direttore di gara del tutto involontariamente: chiede, pertanto, una riduzione della squalifica. Questa Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali e considerato il gesto antisportivo del calciatore Laterza Pietro, ritiene congrua la squalifica comminata dal Giudice Sportivo; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo dell’U.S. Fragagnano addebitando la tassa sul conto della Società reclamante
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